Classificazione dell'olio di Oliva

Per quanto riguarda la classificazione degli oli estratti dalle olive l'Italia si attiene ai regolamenti europei normati dalla direttiva 136/6623/CEE che prevedono e descrivono 9 tipi di olio di cui solo 4 sono ammessi al commercio al dettaglio e al consumo
L'olio prodotto dall'azienda agricola Spaccavento è rigorosamente "Olio extra vergine di oliva"

1. Oli di Oliva Vergini

sono cosi' definiti oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni, segnatamente termiche, che non causano alterazioni dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.
Detti oli d'oliva sono oggetto della classificazione e delle denominazioni che seguono:
Olio d'oliva vergine extra: olio d'oliva vergine di gusto assolutamente perfetto, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 0,8g per 100g
Olio d'oliva vergine: (il termine "fino" può essere usato nella fase della produzione e del commercio all'ingrosso):olio d'oliva vergine di gusto perfetto, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 2 g per100g
Olio d'oliva vergine corrente: olio d'oliva vergine di gusto buono, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 3,3 g per100 g
Olio d'oliva vergine lampante: olio d'oliva vergine di gusto imperfetto, la cui acidità espressa in acido oleico è superiore a 3,3 g per 100

2. Olio di Oliva raffinato

olio d'oliva ottenuto dalla raffinazione di oli d'oliva vergini, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 0,5 g per 100g.

3. Olio di Oliva

olio d'oliva ottenuto da un taglio di olio d'oliva raffinato e di oli di oliva diversi dall'olio lampante la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 1 g per 100 g (la direttiva non fissa una percentuale di olio vergine).

4. Olio di sansa d'oliva greggio

olio ottenuto mediante trattamento al solvente di sansa d'oliva, esclusi gli oli ottenuti con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con di oli di altra natura.

5. Olio di sansa di oliva raffinato

olio d'oliva ottenuto dalla raffinazione di olio greggio di sansa di oliva, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 0,5 g per 100 g.

6. Olio di sansa di oliva

olio ottenuto da un taglio di olio di sansa d'oliva raffinato e di oli d'oliva vergini diversi dall'olio lampante, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 1,5 g per 100 g.

Per il commercio al minuto possono essere commercializzati soltanto:
olio extra vergine di oliva,
olio di oliva vergine,
olio di oliva,
olio di sansa di oliva.

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